(sarà aggiornato a breve)

Secondo l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), chiunque eserciti un’attività lucrativa indipendente può richiedere un indennizzo tramite l’EO.

Un riassunto delle informazioni su questa tematica può essere consultato alla pagina: Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Questi indennizzi non si riferiscono a specifici eventi che sono stati cancellati, ma a una perdita di guadagno derivante dalle misure di lotta contro il coronavirus adottate dal Consiglio federale. L’indennizzo ammonta all’80% del reddito lordo medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennizzo, fino a un massimo di 196 franchi svizzeri al giorno. Gli importi pagati non dovranno essere rimborsati, ma saranno probabilmente tassati come reddito.

Le richieste di questi risarcimenti verranno elaborate attraverso i fondi di compensazione AVS competenti

 

Domande di riesame in caso di compensazione insufficiente

Molti operatori culturali hanno ricevuto un livello di compensazione ridicolmente basso o sono stati esclusi dal sistema a causa del precedente metodo di calcolo della cassa di compensazione. Se la vostra domanda è stata respinta o avete ricevuto un importo troppo basso, potete presentare una richiesta di riesame alla cassa di compensazione cantonale, in modo che la cassa di compensazione si basi sull’ultimo ordine/conto finale definitivo dei contributi e non sul reddito stimato.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS: Circolare

SRF Kassensturz del 19.5.2020 (in tedesco): Corona-Erwerbsersatz – Selbständige im Abseits

SONART Associazione Svizzera die Musica fornisce un modello per le richieste di riesame.