Ai sensi dell’art. 8-9 dell’Ordinanza, il risarcimento dei danni economici è assegnato su richiesta a operatori culturali e imprese (comprese le imprese a scopo di lucro) che hanno subito perdite finanziarie in seguito a divieti federali o ad altre misure statali (ad es. ordine di quarantena). Questo vale tanto per gli eventi cancellati quanto per quelli rinviati (art. 8 cpv. 1).
La base di questo risarcimento è il danno finanziario dimostrabile. Verrà risarcito al massimo l’80% della perdita finanziaria (art. 8 cpv. 2). Chi abbia già ricevuto contributi da altri aiuti d’emergenza (vedi aiuti d’emergenza) dovrà dichiararli e questi verranno detratti dal risarcimento per l’annullamento (art.8 cpv. 3).
Le richieste di risarcimento per perdita di guadagno saranno trattate dai Cantoni (art. 9 cpv. 1) – La competenza è del Cantone in cui il richiedente ha il suo domicilio o la sua attività (art. 9 cpv. 2). Gli importi pagati non dovranno essere rimborsati, ma probabilmente saranno tassati come reddito. Le persone o le imprese interessate sono invitate a consultare i siti web del loro Cantone per informarsi sulle procedure di inoltro delle richieste.
Una panoramica di tutti i Cantoni (contatti, misure, moduli) è disponibile al seguente link: Servizi culturali cantonali