Secondo l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), chiunque eserciti un’attività lucrativa indipendente può richiedere un indennizzo tramite l’EO.
Questi indennizzi non si riferiscono a specifici eventi che sono stati cancellati, ma a una perdita di guadagno derivante dalle misure di lotta contro il coronavirus adottate dal Consiglio federale. L’indennizzo ammonta all’80% del reddito lordo medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennizzo, fino a un massimo di 196 franchi svizzeri al giorno. Gli importi pagati non dovranno essere rimborsati, ma saranno probabilmente tassati come reddito.
Domande di riesame in caso di compensazione insufficiente
Molti operatori culturali hanno ricevuto un livello di compensazione ridicolmente basso o sono stati esclusi dal sistema a causa del precedente metodo di calcolo della cassa di compensazione. Se la vostra domanda è stata respinta o avete ricevuto un importo troppo basso, potete presentare una richiesta di riesame alla cassa di compensazione cantonale, in modo che la cassa di compensazione si basi sull’ultimo ordine/conto finale definitivo dei contributi e non sul reddito stimato.