Le misure stabilite dal Consiglio federale nell’Ordinanza COVID cultura si articolano in due pilastri principali, a cui si aggiungono le misure macroeconomiche che verranno attuate attraverso la compensazione della perdita di guadagno.

Per tutte le misure, gli importi pagati da una parte verranno conseguentemente detratti dall’altra. Suisseculture sta lavorando per chiarire i dettagli pratici delle procedure di richiesta e di attribuzione.

Importante: per tutte le misure di responsabilità dei Cantoni (assistenza immediata alle imprese e compensazione della perdita di guadagno), la messa in atto effettiva dipenderà dai singoli Cantoni. Qualora veniste a conoscenza di Cantoni che NON offrono queste misure, vi preghiamo di contattare Suisseculture.

1.     Aiuti d’emergenza

Ai sensi degli art. 4-7 dell’Ordinanza, gli aiuti di emergenza saranno destinati a operatori e imprese culturali senza fini di lucro. Il loro obiettivo è di evitare che queste persone e organizzazioni terminino la liquidità per pagare bollette e salari. La base per gli aiuti d’emergenza non è la perdita di reddito in sé, ma un comprovato bisogno di liquidità.

Le richieste da parte di persone fisiche saranno trattate da Suisseculture Sociale (art.7 comma 1) – i moduli di domanda saranno disponibili alla pagina www.suisseculturesociale.ch a partire dall’inizio di settimana prossima. Gli importi pagati non dovranno essere rimborsati (art. 6 cpv. 1), ma saranno probabilmente tassati come reddito.

Le richieste da parte delle imprese culturali saranno trattate dai Cantoni (art. 5 cpv. 1) in forma di prestiti senza interessi (art. 4 cpv. 1) che dovranno essere rimborsati. I periodi di rimborso non ancora sono stati esplicitati – Suisseculture parte dal presupposto che i tempi di rimborso saranno  dilazionati su diversi anni. Per avere informazioni sulla procedura di inoltro delle richieste, le imprese interessate dovranno consultare le pagine web del loro Cantone di domicilio (art. 5 cpv. 2) – al momento Suissculture non dispone ancora di una panoramica degli uffici competenti nei diversi Cantoni o di quali Cantoni dispongano già della documentazione di riferimento.

Le imprese a scopo di lucro che operano nel settore della cultura non hanno diritto a questi aiuti d’emergenza. La logica è che le imprese a scopo di lucro possono beneficiare di prestiti bancari a condizioni preferenziali e devono pertanto rivolgersi alla loro banca.

2.     Compensazione delle perdite

Ai sensi dell’art. 8-9 dell’Ordinanza, il risarcimento dei danni economici è assegnato su richiesta a operatori culturali e imprese (comprese le imprese a scopo di lucro) che hanno subito perdite finanziarie in seguito a divieti federali o ad altre misure statali (ad es. ordine di quarantena). Questo vale tanto per gli eventi cancellati quanto per quelli rinviati (art. 8 cpv. 1). La base di questo risarcimento è il danno finanziario dimostrabile. Verrà risarcito al massimo l’80% della perdita finanziaria (art. 8 cpv. 2). Chi abbia già ricevuto contributi da altri aiuti d’emergenza (vedi sopra) dovrà dichiararli e questi verranno detratti dal risarcimento per l’annullamento (art.8 cpv. 3).

Le richieste di risarcimento per perdita di guadagno saranno trattate dai Cantoni (art. 9 cpv. 1) – La competenza è del Cantone in cui il richiedente ha il suo domicilio o la sua attività (art. 9 cpv. 2). Gli importi pagati non dovranno essere rimborsati, ma probabilmente saranno tassati come reddito. Le persone o le imprese interessate sono invitate a consultare i siti web del loro Cantone per informarsi sulle procedure di inoltro delle richieste – al momento Suissculture non dispone ancora di una panoramica degli uffici competenti nei diversi Cantoni o di quali Cantoni dispongano già della documentazione di riferimento.

3.     Misure macroeconomiche per i lavoratori indipendenti

Secondo l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), chiunque eserciti un’attività lucrativa indipendente può richiedere un indennizzo tramite l’EO. Un riassunto delle informazioni su questa tematica può essere consultato alla pagina:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Questi indennizzi non si riferiscono a specifici eventi che sono stati cancellati, ma a una perdita di guadagno derivante dalle misure di lotta contro il coronavirus adottate dal Consiglio federale. L’indennizzo ammonta all’80% del reddito lordo medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennizzo, fino a un massimo di 196 franchi svizzeri al giorno. Gli importi pagati non dovranno essere rimborsati, ma saranno probabilmente tassati come reddito.

Le richieste di questi risarcimenti verranno elaborate attraverso i fondi di compensazione AVS competenti. Secondo il sito web dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, i moduli di richiesta sono attualmente in fase di elaborazione e potranno essere scaricati nei prossimi giorni.

 

Ulteriori informazioni per gli operatori culturali