Quali diritt hanno gli artisti? Cosa deve sapere un artista in merito alla propria opera?
Le risposte riportate qui di seguito si basano sostanzialmente sulla Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (legge sul diritto d’autore, LDA).
L’arte è ciò che l’artista produce (questa definizione prescinde dalla qualità dell’opera).
La professione di «artista» non è protetta. In generale, si considera artista chi soddisfa i criteri di affiliazione a visarte, l’associazione professionale riconosciuta delle arti visive (Sez. 4, art. 4, b, KUOR; Direttive per le organizzazioni culturali del Dipartimento federale dell’interno). Sono considerati artisti professionisti coloro che finanziano almeno la metà del loro reddito con un’attività artistica o che consacrano almeno la metà del loro tempo di lavoro a un’attività artistica (Sezione 2a, art 6, 2, Ordinanza sulla promozione della cultura).
Un’opera, indipendentemente dal suo valore o dalla destinazione, è la creazione dell’ingegno di un artista. Come tale, è protetta dal diritto d’autore. Sono protetti anche i progetti, le bozze e gli schizzi, i titoli e le parti di opere (art. 2 LDA). L’autore ha il diritto esclusivo di disporre della propria opera (art. 10 LDA) e di decidere in merito all’integrità dell’opera (art. 11 LDA) come pure il diritto di far riconoscere la sua qualità di autore (art. 9 LDA).
Sono opere di seconda mano le creazioni dell’ingegno di carattere originale, ideate utilizzando una o più opere preesistenti in modo tale che resti riconoscibile il loro carattere originale. Le opere di seconda mano sono protette in quanto tali (art. 3 LDA).
L’autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo l’opera possa essere modificata (art. 11 LDA). È lecita l’utilizzazione di opere esistenti per la creazione di parodie o di imitazioni analoghe (art. 11 cpv. 3 LDA).
L’autore è la persona fisica che ha creato l’opera (art. 6 LDA). Se più persone hanno concorso in qualità di autori alla creazione di un’opera, il diritto d’autore spetta loro in comune (qualità di coautore). Salvo patto contrario, esse possono utilizzare l’opera solo di comune accordo; nessun coautore può tuttavia rifiutare l’accordo contro i principi della buona fede. Se i contributi rispettivi degli autori possono essere disgiunti, ogni autore può, salvo patto contrario, utilizzare separatamente il proprio, purché non sia pregiudicata l’utilizzazione dell’opera comune (art. 7 LDA).
Un’opera è pubblicata quando sia stata resa accessibile per la prima volta, dall’autore o con il suo consenso, a un numero rilevante di persone non appartenenti alla sua cerchia privata (art. 9 cpv.3 LDA). L’autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando, in qual modo e sotto quale nome la sua opera sarà pubblicata per la prima volta (art. 9 cpv.2 LDA).
L’autore ha il diritto esclusivo sull’opera e il diritto di far riconoscere la sua qualità di autore (art. 9 cpv.1 LDA).
Gli esemplari dell’opera alienati dall’autore o con il suo consenso possono essere nuovamente alienati o altrimenti messi in circolazione (art. 12 cpv.1 LDA, principio dell’esaurimento dei diritti). Gli esemplari di un’opera audiovisiva non possono essere nuovamente alienati o locati fintanto che l’autore ne risulti pregiudicato nell’esercizio del suo diritto di rappresentare l’opera (art. 12 cpv.1bis LDA).
L’autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata (art. 10 cpv.1 LDA). In particolare ha il diritto di:
- allestire esemplari dell’opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati (art. 10 cpv.2 lett. a LDA)
- offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell’opera (art. 10 cpv.2 lett. b LDA).
Ciò significa che è l’artista a decidere se, quando e a quali condizioni possono essere effettuate e messe in circolazione riproduzioni delle sue opere. La formulazione «a quali condizioni» significa dietro compenso, ovvero dietro pagamento di una tassa di licenza.
L’uso privato di un’opera pubblicata è consentito. Per uso privato s’intende qualsiasi utilizzazione nell’ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici (art. 19 cpv.1 lett. a LDA). L’uso privato non richiede un’autorizzazione né dà diritto a un compenso (licenza).
Al di fuori della cerchia privata non sono ammesse:
- la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d’opera disponibili in commercio (art. 19 cpv. 3 lett. a LDA)
- la riproduzione di opere delle arti figurative (art. 19 cpv. 3 lett. b LDA)
- la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un’opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati (art. 19 cpv. 3 lett. d LDA).
Naturalmente l’autore può autorizzare l’allestimento di riproduzioni. Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell’uso privato né ai diritti al compenso (art. 19 cpv. 3bis LDA). Tuttavia, l’autorizzazione dev’essere rilasciata prima dell’allestimento delle riproduzioni.
Non danno diritto a compenso:
- l’utilizzazione dell’opera nella cerchia privata (art. 20 cpv.1 LDA)
- la riproduzione in un catalogo pubblicato dall’amministrazione di una collezione accessibile al pubblico di opere che si trovano in tale collezione; questa regola si applica anche alla pubblicazione di cataloghi di esposizioni e di vendite all’asta (art. 26 LDA)
- la riproduzione di un’opera che, in modo permanente, sia situata o si affacci su suolo accessibile al pubblico; la riproduzione può essere offerta al pubblico, alienata, diffusa o altrimenti messa in circolazione. La riproduzione non può essere tridimensionale e non deve essere utilizzabile agli stessi fini dell’originale (art. 27 LDA).
I diritti di compenso nascono nel caso in cui
- esemplari di opere letterarie o artistiche sono dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione (art. 13 LDA); gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito;
- un docente utilizza un’opera per l’insegnamento in classe (art. 20 cpv. 2 LDA)
- esemplari dell’opera vengono utilizzati in aziende, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni e istituzioni analoghe a scopo di documentazione o di informazione interna (art. 20 cpv. 2 LDA)
- biblioteche e altre istituzioni pubbliche e attività che mettono a disposizione degli utenti fotocopiatrici effettuano riproduzioni (art. 20 cpv. 2 LDA).
I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate (art. 20 cpv. 4 LDA).
I diritti al compenso possono essere fatti valere esclusivamente da società di gestione autorizzate (art. 20 cpv. 4 LDA). La società di gestione dei diritti d’autore per il settore delle arti visive è ProLitteris, che è sottoposta alla sorveglianza della Confederazione e negozia le tariffe con le associazione degli utilizzatori delle opere. Le tariffe sono controllate e approvate dalla Commissione arbitrale federale (CAF) e dal Sorvegliante dei prezzi. Nella sua funzione di società di gestione dei diritti, ProLitteris riscuote i compensi dovuti in virtù della legge e del tariffario e li versa agli aventi diritto in base al regolamento sulla ripartizione. Per poter affidare la riscossione dei diritti di compenso a ProLitteris bisogna essere soci. L’adesione a ProLitteris è gratuita.
I diritti di compenso sono disciplinati nel regolamento «Tarif Bildrecht»/«Tarif image» di ProLitteris.
http://www.prolitteris.ch
Esemplari d’archivio e copie di sicurezza (art. 24 LDA): per assicurare la conservazione di un’opera, è lecito allestirne una copia. Un esemplare dev’essere depositato in un archivio non accessibile al pubblico e designato come esemplare d’archivio. Le biblioteche, gli istituti d’insegnamento, i musei e gli archivi accessibili al pubblico possono allestire gli esemplari dell’opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione delle loro collezioni sempre che con tali copie non perseguano uno scopo economico o commerciale.
L’autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo l’opera può essere modificata (art. 11 cpv. 1 lett. a LDA). Anche se un terzo è autorizzato in virtù della legge o di un contratto a modificare l’opera o a utilizzarla per creare un’opera di seconda mano, l’autore può opporsi ad ogni alterazione dell’opera che leda la sua personalità (art. 11 cpv. 2 LDA).
Un’opera di cui esiste un solo esemplare originale non può essere distrutta senza che il proprietario proponga all’autore di riprenderla. In questo caso, non può pretendere più del valore del materiale.
Qualora l’autore non possa riprendere l’opera, il proprietario deve permettergli di riprodurre in modo adeguato l’esemplare originale (art. 15 LDA).
Un’opera, che sia fissa o no, è protetta dal diritto d’autore dal momento in cui è creata (art. 29 cpv.1 LDA). La protezione si estingue 70 anni dopo la morte dell’autore (art. 29 cpv. 3 LDA). Se l’opera è stata creata da più persone, la protezione si estingue 70 anni dopo la morte dell’ultimo coautore superstite (art. 30 cpv. 1 LDA).
Le opere che fanno parte di una collezione accessibile al pubblico possono essere riprodotte in un catalogo pubblicato dall’ente o dall’istituzione che amministra la collezione. Questa regola si applica anche alla pubblicazione di cataloghi di esposizioni e di vendite all’asta (art. 26 LDA).
È lecito riprodurre un’opera che, in modo permanente, sia situata o si affacci su suolo accessibile al pubblico; la riproduzione può essere offerta al pubblico, alienata, diffusa o altrimenti messa in circolazione. La riproduzione non può essere tridimensionale e non deve essere utilizzabile agli stessi fini dell’originale (art. 27 LDA). Per questo tipo di utilizzazione non è necessaria l’autorizzazione dell’avente diritto e non viene versato un compenso.
Per i rendiconti sugli avvenimenti d’attualità è lecito registrare, riprodurre, presentare, diffondere e mettere in circolazione o altrimenti far vedere o udire le opere viste o udite in occasione dell’avvenimento, nella misura in cui lo scopo informativo lo giustifichi (art. 28 cpv.1 LDA). Anche in questo caso non è necessaria un’autorizzazione e non viene versato un compenso.
È lecito riprodurre, mettere in circolazione e diffondere o ritrasmettere brevi estratti di articoli di giornale o di relazioni radiofoniche o televisive a scopo informativo su questioni d’attualità. L’estratto dev’essere indicato; la fonte e l’autore, se vi è designato, devono essere menzionati (art. 28 cpv.2 LDA)
Chi prova di avere un interesse legittimo può promuovere un’azione intesa a fare accertare l’esistenza o l’assenza di un diritto o di un rapporto giuridico disciplinato dalla legge sul diritto d’autore (art. 61 LDA).
Chi è leso o rischia di essere leso nel suo diritto d’autore o nel suo diritto affine di protezione può chiedere al giudice:
- di proibire una lesione imminente;
- di far cessare una lesione attuale;
di obbligare il convenuto a indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l’entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali (art. 62 cpv.1 LDA).
Sono salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni (RS 220) volte al risarcimento, alla riparazione morale, nonché alla consegna dell’utile giusta le disposizioni della gestione d’affari senza mandato (art. 62 cpv.2 LDA).
Il giudice può ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione degli oggetti fabbricati illecitamente o delle installazioni, degli apparecchi e degli altri mezzi che servono prevalentemente alla loro fabbricazione (art. 63 cpv.1 LDA).
Il giudice può inoltre ordinare provvedimenti cautelari (art. 65 LDA).
1 A querela della parte lesa, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:
a.utilizza un’opera sotto una designazione falsa o diversa da quella decisa dall’autore;
b.pubblica un’opera;
c.modifica un’opera;
d.utilizza un’opera per creare un’opera di seconda mano;
e.allestisce esemplari di un’opera mediante un procedimento qualsiasi;
f.offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione esemplari di un’opera;
g.recita, rappresenta o esegue un’opera direttamente o mediante un procedimento qualsiasi oppure la fa vedere o udire altrove;
gbis mette a disposizione un’opera mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;
h.diffonde un’opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti, o la ritrasmette con impianti tecnici il cui titolare non è l’organismo di diffusione d’origine;
i.fa vedere o udire un’opera messa a disposizione, diffusa o ritrasmessa;
k.si rifiuta d’indicare all’autorità competente la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l’entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali;
l.dà in locazione un programma per computer.
2 Se l’autore dell’infrazione ha agito per mestiere, si procede d’ufficio. La pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
Chiunque, nei casi previsti dalla legge (art. 25 e 28), omette intenzionalmente d’indicare la fonte utilizzata e, sempre che vi sia designato, l’autore è, a querela della parte lesa, punito con la multa.